
Divieto afflusso autoveicoli motoveicoli ciclomotori isole Golfo Napoli-Anno 2024
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto con Decreto del 11 Marzo 2024 il divieto di afflusso e circolazione di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori per l’isola di Ischia a decorrere dal 29 marzo 2024 e fino al 31 ottobre 2024.
Si riportano di seguito gli Articoli del Decreto:
Art. 1 (Divieti)
1. Dal 29 marzo 2024 al 31 ottobre 2024 sono vietati l’afflusso e la circolazione nell’isola di Ischia,
comuni di Casamicciola Terme, Barano d’Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno,
degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della
regione Campania o condotti da persone residenti sul territorio della Regione Campania con
esclusione di quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile dell’Isola.
2. Nel medesimo periodo il divieto di cui al comma 1 è esteso agli autoveicoli di massa complessiva
a pieno carico superiore a 26 t., anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone non residenti
nel territorio della Regione Campania, nonché ai veicoli di lunghezza superiore a 10 m., con
esclusione di quelli intestati a persone residenti o ad aziende aventi sede nell’isola di Ischia.
1. Dal 29 marzo 2024 al 31 ottobre 2024 sono vietati l’afflusso e la circolazione nell’isola di Ischia,
comuni di Casamicciola Terme, Barano d’Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno,
degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della
regione Campania o condotti da persone residenti sul territorio della Regione Campania con
esclusione di quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile dell’Isola.
2. Nel medesimo periodo il divieto di cui al comma 1 è esteso agli autoveicoli di massa complessiva
a pieno carico superiore a 26 t., anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone non residenti
nel territorio della Regione Campania, nonché ai veicoli di lunghezza superiore a 10 m., con
esclusione di quelli intestati a persone residenti o ad aziende aventi sede nell’isola di Ischia.
Art. 2 (Deroghe)
1. Nel periodo e nei comuni di cui all’articolo 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:
a) autoambulanze, veicoli delle forze dell’ordine e carri funebri;
b) veicoli per il trasporto di cose di portata inferiore a 13,5 t. limitatamente alle giornate dal
lunedì al venerdì, purché non festive. Tale limitazione non sussiste per i veicoli che
trasportano generi di prima necessità e soggetti a facile deperimento, farina, farmaci, generi
di lavanderia, quotidiani e periodici di informazione o bagagli al seguito di comitive turistiche
provenienti con voli charter muniti della certificazione dell’agenzia di viaggio;
c) veicoli per il trasporto di cose di qualsiasi portata adibiti al trasporto di carburante, di gas in
bombole e di rifiuti;
d) veicoli al servizio delle persone con disabilità, purché muniti dell’apposito contrassegno
previsto dall’art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, e
successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;
e) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo,
per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso di sbarco verrà concesso
dall’Amministrazione Comunale interessata, di volta in volta, secondo le necessità;
f) autobus di lunghezza superiore a 7,5 metri e autocaravan che dovranno sostare, per tutto il
tempo della permanenza sull’isola, in apposite aree loro destinate e potranno essere ripresi
solo alla partenza;
g) autoveicoli di proprietà della Città Metropolitana di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza
venatoria e autoveicoli di proprietà dell’Osservatorio Vesuviano – Istituto Nazionale
Geofisica e Vulcanologia;
h) veicoli in uso a soggetti che risultino proprietari di abitazioni ricadenti nel territorio di uno
dei comuni isolani e che, pur non avendo la residenza anagrafica, siano muniti di apposito
contrassegno rilasciato dal Comune sul quale è indicata l’ubicazione dell’abitazione di
proprietà, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare;
i) veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali e/o case di cura, sulla base
di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;
j) veicoli che trasportano esclusivamente veicoli nuovi da immatricolare;
k) veicoli adibiti alla manutenzione delle strade;
l) autoveicoli e motocicli (come definiti dall’art. 53 del Codice della strada) con targa estera,
purché condotti da persone non residenti nel territorio della Regione Campania;
m) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della
Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni in una casa privata,
con regolare contratto di affitto, o per 7 giorni in un albergo del Comune di Barano d’Ischia,
alle quali sarà rilasciato apposito bollino dalla Polizia Municipale del suddetto Comune;
n) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della
Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni in una casa privata
con regolare contratto di affitto o per 7 giorni in un albergo o in un’altra struttura ricettiva
gestita in forma imprenditoriale situati nel Comune di Casamicciola Terme, alle quali sarà
rilasciato apposito contrassegno dalla Polizia Municipale del suddetto Comune, limitatamente
al periodo dal 30 marzo al 30 giugno 2024 e al periodo dal 1° settembre al 31 ottobre 2024;
o) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della
Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni in una casa privata,
con regolare contratto di affitto, o per 7 giorni in un albergo del Comune di Serrara Fontana,
alle quali sarà rilasciata apposita autorizzazione dalla Polizia Municipale del suddetto
Comune;
p) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della
Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni in una casa privata, o
per 7 giorni in un albergo situato nella frazione Panza in Forio, alle quali sarà rilasciato
apposito contrassegno dalla Polizia Municipale del suddetto Comune;
q) autoveicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso al Servizio Territoriale del
Dipartimento Provinciale dell’ARPAC;
r) veicoli appartenenti a persone residenti nell’Isola di Procida che devono recarsi sull’Isola di
Ischia per raggiungere le strutture sanitarie allocate presso l’ospedale “A. Rizzoli”, munite di
certificazione del medico di base o dell’Amministrazione della struttura ospedaliera;
s) veicoli di proprietà di soggetti che possono dimostrare, con certificazione della posizione
assicurativa, di trovarsi alle dipendenze di aziende e attività produttive la cui sede ricade in
uno dei comuni dell’isola.
1. Nel periodo e nei comuni di cui all’articolo 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:
a) autoambulanze, veicoli delle forze dell’ordine e carri funebri;
b) veicoli per il trasporto di cose di portata inferiore a 13,5 t. limitatamente alle giornate dal
lunedì al venerdì, purché non festive. Tale limitazione non sussiste per i veicoli che
trasportano generi di prima necessità e soggetti a facile deperimento, farina, farmaci, generi
di lavanderia, quotidiani e periodici di informazione o bagagli al seguito di comitive turistiche
provenienti con voli charter muniti della certificazione dell’agenzia di viaggio;
c) veicoli per il trasporto di cose di qualsiasi portata adibiti al trasporto di carburante, di gas in
bombole e di rifiuti;
d) veicoli al servizio delle persone con disabilità, purché muniti dell’apposito contrassegno
previsto dall’art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, e
successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;
e) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo,
per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso di sbarco verrà concesso
dall’Amministrazione Comunale interessata, di volta in volta, secondo le necessità;
f) autobus di lunghezza superiore a 7,5 metri e autocaravan che dovranno sostare, per tutto il
tempo della permanenza sull’isola, in apposite aree loro destinate e potranno essere ripresi
solo alla partenza;
g) autoveicoli di proprietà della Città Metropolitana di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza
venatoria e autoveicoli di proprietà dell’Osservatorio Vesuviano – Istituto Nazionale
Geofisica e Vulcanologia;
h) veicoli in uso a soggetti che risultino proprietari di abitazioni ricadenti nel territorio di uno
dei comuni isolani e che, pur non avendo la residenza anagrafica, siano muniti di apposito
contrassegno rilasciato dal Comune sul quale è indicata l’ubicazione dell’abitazione di
proprietà, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare;
i) veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali e/o case di cura, sulla base
di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;
j) veicoli che trasportano esclusivamente veicoli nuovi da immatricolare;
k) veicoli adibiti alla manutenzione delle strade;
l) autoveicoli e motocicli (come definiti dall’art. 53 del Codice della strada) con targa estera,
purché condotti da persone non residenti nel territorio della Regione Campania;
m) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della
Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni in una casa privata,
con regolare contratto di affitto, o per 7 giorni in un albergo del Comune di Barano d’Ischia,
alle quali sarà rilasciato apposito bollino dalla Polizia Municipale del suddetto Comune;
n) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della
Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni in una casa privata
con regolare contratto di affitto o per 7 giorni in un albergo o in un’altra struttura ricettiva
gestita in forma imprenditoriale situati nel Comune di Casamicciola Terme, alle quali sarà
rilasciato apposito contrassegno dalla Polizia Municipale del suddetto Comune, limitatamente
al periodo dal 30 marzo al 30 giugno 2024 e al periodo dal 1° settembre al 31 ottobre 2024;
o) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della
Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni in una casa privata,
con regolare contratto di affitto, o per 7 giorni in un albergo del Comune di Serrara Fontana,
alle quali sarà rilasciata apposita autorizzazione dalla Polizia Municipale del suddetto
Comune;
p) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della
Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni in una casa privata, o
per 7 giorni in un albergo situato nella frazione Panza in Forio, alle quali sarà rilasciato
apposito contrassegno dalla Polizia Municipale del suddetto Comune;
q) autoveicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso al Servizio Territoriale del
Dipartimento Provinciale dell’ARPAC;
r) veicoli appartenenti a persone residenti nell’Isola di Procida che devono recarsi sull’Isola di
Ischia per raggiungere le strutture sanitarie allocate presso l’ospedale “A. Rizzoli”, munite di
certificazione del medico di base o dell’Amministrazione della struttura ospedaliera;
s) veicoli di proprietà di soggetti che possono dimostrare, con certificazione della posizione
assicurativa, di trovarsi alle dipendenze di aziende e attività produttive la cui sede ricade in
uno dei comuni dell’isola.
Art. 3 (Autorizzazioni)
1. Al Prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di
concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco e di circolazione sull’isola di
Ischia. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle 48 ore di permanenza
sull’isola. Qualora le esigenze che hanno dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non si
esaurissero in questo termine temporale, le Amministrazioni comunali, in presenza di fondati e
comprovati motivi possono, con proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo
necessario, un ulteriore periodo di circolazione.
1. Al Prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di
concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco e di circolazione sull’isola di
Ischia. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle 48 ore di permanenza
sull’isola. Qualora le esigenze che hanno dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non si
esaurissero in questo termine temporale, le Amministrazioni comunali, in presenza di fondati e
comprovati motivi possono, con proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo
necessario, un ulteriore periodo di circolazione.
Art. 4 (Sanzioni)
1. Chiunque violi i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731 così come previsto dal comma 2 dell’articolo
8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro
della Giustizia in data 31 dicembre 2020.
1. Chiunque violi i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731 così come previsto dal comma 2 dell’articolo
8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro
della Giustizia in data 31 dicembre 2020.
Art. 5 (Vigilanza)
1. Il Prefetto di Napoli e le Capitanerie di Porto, ognuno per la parte di propria competenza,
assicurano l’esecuzione e l’assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con
il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
1. Il Prefetto di Napoli e le Capitanerie di Porto, ognuno per la parte di propria competenza,
assicurano l’esecuzione e l’assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con
il presente decreto, per tutto il periodo considerato.